
Normativa sulle antenne: informazioni per i comuni
Informazioni per i Comuni e i Cantoni relative alle antenne per il radioamatorismo
A causa della costante necessità di potenziare i servizi di telefonia mobile e della crescente preoccupazione della popolazione nei confronti delle nuove tecnologie, i Comuni si trovano nella necessità di poter gestire in modo più efficace la scelta dei siti per le antenne di telefonia mobile. Ciò è comprensibile. Tuttavia, spesso si trascura il fatto che, oltre alle antenne di telefonia mobile, esistono diversi altri tipi di antenne che dovrebbero essere chiariti nei regolamenti edilizi e di zonizzazione di un Comune in occasione della revisione della legge sulle antenne. La giurisprudenza degli ultimi anni ha dimostrato che le norme relative alle antenne di telefonia mobile potrebbero essere applicate anche ad altre antenne trasmittenti, qualora la legge non prevedesse una chiara delimitazione rispetto agli altri tipi di antenne. (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna 100.2015.98U KEP/GEU/RAP).
Con la presente informazione desideriamo fornire ai Comuni un supporto nell’elaborazione di un articolo adeguato in materia di antenne e richiamare l’attenzione su alcuni aspetti tecnici e operativi fondamentali relativi alle antenne e ai relativi impianti di trasmissione.
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Tipi di antenne
Per ragioni strutturali, tecniche relative alle alte frequenze e fisiche, le antenne possono essere suddivise nelle seguenti tre categorie principali:
a) Antenne di telefonia mobile — Strutture di grandi dimensioni, complesse e per lo più vistose. Si tratta di investimenti onerosi. Gli impianti non richiedono personale di servizio. La loro ubicazione può pertanto essere adattata, in una certa misura, alle condizioni locali. Sono utilizzate per la trasmissione e la ricezione di segnali e sono soggette all’ORNI della Confederazione. I trasmettitori sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Perseguono uno scopo commerciale (servizi di telecomunicazione).
b) Antenne per altre applicazioni radio — Antenne per impianti radio destinati al commercio, all’industria, alle organizzazioni di pronto intervento (ad es. i vigili del fuoco), alle aziende comunali ecc., nonché per il radioamatorismo e la radio CB. Ogni impianto radio necessita di una propria antenna. Per motivi tecnici, l’impianto radio e l’antenna devono trovarsi vicini (distanza massima di circa 50 m). Sono quindi vincolati a una determinata ubicazione, solitamente in una zona residenziale o commerciale. Gli impianti radio sono destinati all’uso privato e non perseguono alcuno scopo commerciale. Anche queste antenne sono soggette all’OSIR. La durata di trasmissione di tali impianti radio è tuttavia per lo più ridotta: essi rientrano normalmente nella normativa OSIR relativa alle stazioni con meno di 800 ore di trasmissione all’anno. L’esposizione potenziale alle radiazioni è di ordini di grandezza inferiore rispetto a quella delle antenne di telefonia mobile. Di norma, all’interno del territorio comunale sono presenti solo poche applicazioni radio di questo tipo.
c) Antenne di sola ricezione — In particolare, antenne per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi, per lo più impianti di ricezione satellitare. Anche queste antenne sono fisse. Le antenne di ricezione possono essere condivise da un numero maggiore di nuclei familiari. Tuttavia, non trasmettono e pertanto non sono soggette all’ORNI — si applicano solo le norme relative al paesaggio urbano e altri criteri di polizia edilizia.
Il Comune/l’autorità edilizia può affrontare questa problematica in una legge sulle antenne in due modi diversi:
- Si disciplina esclusivamente il caso delle «antenne di telefonia mobile». In tal caso, tuttavia, occorre indicare chiaramente che le norme emanate si riferiscono esclusivamente alle antenne di telefonia mobile. Gli altri tipi di antenne rimarrebbero quindi non definiti e non regolamentati. Spetterà allora all’autorità edilizia valutare, caso per caso, l’ammissibilità di tali richieste.
- Vengono emanate norme specifiche per ciascuno dei tre tipi di antenne (telefonia mobile, altre applicazioni radio, antenne di ricezione). Oppure…
Legge sulle antenne nella Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC)
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore a livello federale una nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC). In tale legge è stato inserito un nuovo articolo a favore dei radioamatori. Esso recita:
Art. 37a Radioamatorismo
1 Le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata per le semplici antenne a filo e a stelo, nonché per le antenne montate su pali leggeri dall’aspetto simile a quello dei pennoni.
2 La manutenzione o la sostituzione di un’antenna con un’altra di dimensioni simili non è soggetta ad autorizzazione.
La legislazione in materia edilizia rientra nella competenza dei Cantoni e dei Comuni. Con il suddetto nuovo articolo 37a della LTC, i Cantoni e i Comuni sono invitati ad applicare una procedura di autorizzazione semplificata (procedura di notifica) per le semplici antenne radioamatoriali.
Poiché ogni antenna trasmittente, a partire da una certa potenza, è soggetta all’ORNI della Confederazione, anche le semplici antenne trasmittenti devono essere sottoposte a una procedura ordinaria, sebbene in molti casi non si tratti di opere edili in senso stretto. Ciò vale anche per le semplici antenne a filo e ad asta, che nella maggior parte dei casi vengono costruite dagli stessi radioamatori, e risulta sproporzionato. Ciò scoraggia soprattutto i giovani radioamatori ancora in fase di formazione, i quali non dispongono né delle conoscenze, né dei mezzi, né dell’esperienza necessari per affrontare un procedimento completo e ordinario di concessione edilizia.
Le autorità edilizie sono pertanto invitate a ridurre al minimo i requisiti relativi alla procedura edilizia per tali semplici antenne. È sproporzionato esigere per una semplice antenna a filo o a stelo, simile a un pennone, la stessa procedura e le stesse tasse previste per una vera e propria opera edilizia.
La Commissione per le antenne dell’USKA è lieta di assistere le autorità edilizie nella regolamentazione delle questioni relative alle antenne nella loro legislazione edilizia
Contatto tramite: ant@uska.ch
